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[1]Al n. 2 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, quale e' stato successivamente modificato, e' sostituito il seguente:
[2]2° il servizio tecnico delle armi e munizioni.
[3]Alla lettera g) dell'art. 19 predetto, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1896, e' sostituita la seguente:
- g)4 reggimenti di artiglieria alpina.
Testo in vigore dal 26 giugno 1934 al 16 dicembre 2009
