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Per gli agenti stabili e in prova delle Ferrovie dello Stato, il tempo del servizio in qualsiasi epoca prestato in una o piu' volte nelle localita' che attualmente fanno parte dell'Africa Orientale Italiana e' computato per la liquidazione della pensione o del sussidio per una sola volta con l'aumento della meta' per i primi due anni di servizio, e con l'aumento di un terzo per il tempo successivo.
Testo in vigore dal 17 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
