Valorizzazione della risorsa mare

Art. 9 — Definizioni

Ai fini della presente legge si intendono per:

  • a)«attivita' subacquea a scopo ricreativo»: l'attivita' ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
  • b)«brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;
  • c)«istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), insegna attivita' subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • d)«guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • e)«organizzazione didattica per le attivita' subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorche' non esclusivo, l'attivita' di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • f)«centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
  • g)«zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari