Valorizzazione della risorsa mare

Art. 10 — Immersione subacquea

Le attivita' di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. E' fatta salva la facolta' per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela. E' vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attivita' subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unita' di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attivita' subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilita' degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo. Al fine di migliorare la sicurezza delle attivita' subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art10 · fonte del testo

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