Valorizzazione della risorsa mare

Art. 7 — Linee di base

Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, e' abrogato. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorita' marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art7 · fonte del testo

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