Art. 3 — Istituzione della zona contigua

In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione della zona contigua. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art3 · fonte del testo

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