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[1]L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici e per il coordinamento di essi con le disposizioni relative alle medesime materie contenute in altre leggi, e' estesa anche al loro coordinamento con le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro, e con quelle che ne hanno integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni. L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore e' estesa in generale alla piu' organica sistemazione legislativa delle materie regolate, mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei Codici e nelle leggi predette.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 gennaio 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GRANDI

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 5 febbraio 1941 al 10 novembre 1944

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urn:nir:stato:legge:1941-01-30;14~art2 · fonte del testo

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