La facolta' attribuita al Ministro per la pubblica istruzione dall'art. 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, e estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle competenti autorita' accademiche e della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, e sempre che i medesimi abbiano la cittadinanza italiana.

Testo vigente dal 16 gennaio 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-12;1563~artunico · fonte del testo

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