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[1]Gli effetti delle disposizioni sancite dalla legge 21 agosto 1922, n. 1233, e successive modificazioni, circa le garanzie per le anticipazioni sui danni di guerra sono estesi, con le limitazioni di cui appresso, alle iscrizioni ipotecarie che, in conformita' delle disposizioni stesse e delle relative norme regolamentari, sono state assunte o si assumeranno dagli istituti sovventori per le anticipazioni da loro concesse per danni a fabbricati nelle nuove Provincie ammessi alla applicazione dei provvedimenti di cui al R. decreto legge 11 gennaio 1925, n. 50, con la sola differenza, rispetto al disposto del primo comma dell'art. 2 della suddetta legge 21 agosto 1922, che l'iscrizione produce ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla anticipazione accordata dalla Finanza e non ecceda il 20 per cento dell'indennizzo provvisorio accertato come base per quest'ultima anticipazione, oppure non ecceda la somma occorsa per la ricostruzione o riparazione nel caso che dalla Finanza non si faccia luogo all'anticipazione.
[2]Per le iscrizioni in parola, tanto se accese anteriormente quanto posteriormente alla data in cui andra' in vigore la presente legge, se tardive, si applicano le norme dell'art. 1.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 17 giugno 1929 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mosconi - Rocco.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
