Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove avra' luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;24~art2 · fonte del testo

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