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Le disposizioni del precedente articolo si applicano eccezionalmente anche ai provvedimenti adottati dal Ministero della guerra per lavori eseguiti in via di urgenza fino alla data del 31 dicembre 1941-XX e per quelli ancora da adottare fino all'ultimazione e liquidazione dei lavori stessi.
Testo in vigore dal 28 luglio 1942 al 16 dicembre 2009
