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[1]Nei caso di trasbordo di uno dei marittimi di cui al presente capo su nave appartenente ad altro armatore, quello della nave da cui il marittimo sbarca deve risolvere il rapporto di lavoro liquidando quanto al marittimo spetti in base al suo contratto di arruolamento, escluso il preavviso se il contratto sia a tempo indeterminato, e l'armatore della nave su cui il marittimo e' destinato ad imbarcare stipulera' un nuovo contratto di arruolamento.
[2]In ogni caso al marittimo trasbordato spetta un trattamento non inferiore a quello di cui godeva nella nave da cui e' trasbordato.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
