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[1]Presso ogni Capitaneria di porto del Regno sara', istituito un elenco dei marittimi che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano imbarcati.
[2]In tale elenco saranno,inscritti altresi' tutti i marittimi, nelle condizioni di cui sopra, che sbarchino dopo la data predetta.
[3]E' fatto obbligo a tutti i marittimi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 di presentarsi, entro 80 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, all'autorita' marittima, del luogo e, nella localita' in cui non risieda autorita' marittima, al podesta' del luogo, per la segnalazione alla Capitaneria competente per giurisdizione territoriale ai sensi del R. decreto 8 marzo 1938-XVI, n. 248, modificato dal R. decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 707.
[4]Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra i marittimi in servizio militare sino a quando perdura tale loro posizione.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
