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[1]Fermo il disposto dell'art. 20 del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di disporre, durante l'attuale stato di guerra, l'imbarco di autorita' di marittimi, anche se pensionati, muniti delle patenti di grado di capitano di lungo corso, capitano di gran cabotaggio, padrone, macchinista navale e motorista, e della abilitazione all'imbarco in qualita' di marconista, su navi mercantili non inscritte nel quadro del naviglio ausiliario dello Stato.

[2]Il Ministro per le comunicazioni ha altresi' la facolta' di ordinare il trasbordo da una nave all'altra dei marittimi Indicati nel precedente comma.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-11;267~art7 · fonte del testo

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