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Fermo il disposto dell'art. 20 del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, i marittimi inscritti nel ruolo di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata di imbarco e non possono rifiutare l'arruolamento.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
