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Ai marittimi che non adempiano agli obblighi loro imposti in base alla presente legge o non eseguono gli ordini emanati dal Ministro per le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
