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Per tutta la durata della guerra il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di disporre che non abbia luogo la sospensione dei marittimi dal grado e dall'esercizio della navigazione nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-111, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e revocare i provvedimenti gia' adottati.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
