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Agli impiegati privati muniti dei titoli professionali di cui all'art. 7, per i quali sia stato disposto l'imbarco a norma dell'articolo stesso, si applicano le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, considerando per la determinazione dell'eventuale differenza di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge predetta, la retribuzione inerente all'impiego e quella corrisposta dall'armatore escluso il valore convenzionale della panatica o la indennita' per rischio di guerre.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
