Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso di destinazione di imbarco o di trasbordo di un marittimo di cui al presente capo che sia iscritto nei ruoli del personale di stato maggiore delle Societa', esercenti servizi di preminente interesse nazionale o esercenti servizi marittimi sovvenzionati locali, su navi della marina libera o su navi di Societa' diversa da quella cui appartiene, il marittimo stesso conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai regolamenti organici, e dalle norme integrative se si tratti di comandanti, approvati dal Ministro per le comunicazioni, ad esso applicati.
[2]Qualora, tuttavia, per il grado e le funzioni che il marittimo assume, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi e regolamenti organici applicati al personale della nave sulla quale egli e' stato destinato, sia piu' favorevole di quello previsto dal comma precedente, e' dovuta al marittimo stesso una integrazione pari alla differenza.
[3]L'armatore della nave su cui prende imbarco o trasborda il detto marittimo assume, pro-rata, nei confronti della Societa' nei cui ruoli il marittimo e' inscritto, per il periodo di tempo durante il quale il marittimo stesso e' alle sue dipendenze, tutti gli oneri gravanti, in base ai detti regolamenti organici e norme integrative, sulle Societa', di provenienza.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
