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[1]Presso gli Uffici di collocamento della gente di mare e' istituito un «ruolo dei marittimi di bassa forza pronti per l'imbarco» nel quale saranno iscritti, in seguito a loro domanda i marittimi che, alla data indicata nell'art. 17, risultino compresi nei turni generali e particolari esistenti presso gli uffici predetti e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3.
[2]Potranno altresi' far domanda di iscrizione nel ruolo i marittimi che sbarchino posteriormente alla data suddetta e quelli muniti di libretto di navigazione che, pur non essendo iscritti precedentemente ai turni di collocamento, siano stati o vengano sbarcati in conseguenza di requisizione delle navi.
[3]Il Ministro per le comunicazioni ha facolta' di far iscrivere nel ruolo anche i marittimi che non si trovino nelle condizioni predette quando le necessita' della navigazione lo richiedano.
Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
