E' autorizzato il prelievo dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, di lire 70 miliardi, da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, a copertura del corrispondente stanziamento inscritto nel bilancio per il detto esercizio per le spese di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.

Testo vigente dal 13 marzo 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-02-23;55~art1 · fonte del testo

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