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Le anticipazioni delle somme di cui agli articoli 1 e 4 agli istituti indicati negli stessi articoli, la gestione e la restituzione delle somme medesime al Tesoro, nonche' le condizioni relative alla concessione dei mutui e allo sconto dei contributi rateali diretti, comprese quelle di favore nei confronti dei mutuatari che non godono del contributo rateale a norma delle vigenti disposizioni, sono regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro e dal Commissariato per il turismo, con gli istituti su menzionati. Tali convenzioni sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art8 · fonte del testo

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