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I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili adibiti agli scopi indicati nel menzionato articolo o su altri immobili di proprieta' del mutuatario, al quale possono essere eventualmente chieste ulteriori garanzie, come fidejussioni di enti, societa' o persone solvibili, deposito di titoli e simili. Per quanto non disponga diversamente la presente legge, detti mutui sono accordati in base alle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni stesse stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. I mutui stessi devono essere autorizzati dal Commissariato per il turismo, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

Testo in vigore dal 9 agosto 1949 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-07-29;481~art5 · fonte del testo

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