Art. 2
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[1]Tutti i contratti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo sono sottoposti alle norme del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.
[2]Quando nelle permute il valore del materiale che si cede sia maggiore del valore del materiale che viene dato allo Stato, la differenza sara' versata in tesoreria a beneficio del bilancio con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1926.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Volpi.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
