Art. 1
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L'Amministrazione militare marittima e' autorizzata, fino al 30 giugno 1928, a permutare e vendere nei modi ed alle condizioni piu' convenienti all'interesse dell'Erario ed alla difesa dello Stato, quei materiali ad essa necessari che non convenga conservare nello stato attuale.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
