I militari del Corpo della guardia di finanza vestono in servizio normalmente l'uniforme. Il Ministro per le finanze determina i servizi per la cui esecuzione i militari possono eccezionalmente vestire l'abito civile. Nei casi in cui l'uso dell'abito civile possa essere necessario per il compimento di altri particolari servizi, il comandante di reparto puo' autorizzare, di volta in volta, i militari dipendenti a vestire l'abito civile e, ove partecipi personalmente ai suddetti servizi, puo' egli stesso vestire tale abito.

Testo vigente dal 19 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1297~art1 · fonte del testo

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