Art. 1351 c.o.m. — Uso dell'uniforme

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio e' obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni. L'uso dell'abito civile e' consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita e' consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:

  • a)delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
  • b)delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo;
  • c)delle scuole militari;
  • d)dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;
  • e)operative e di addestramento fuori sede.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1351 · fonte del testo

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