Art. 2
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[1]Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate in bilancio le occorrenti variazioni in dipendenza dell'assegnazione dell'indennita' prevista dal precedente articolo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 febbraio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANI - LISSIA
[6]Visto:
[7](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[8]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
