Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli uditori giudiziari e' assegnata, in luogo dello stipendio, una indennita' mensile nella misura unica di lire 1200, rimanendo assorbite le indennita' per essi stabilite dalle disposizioni vigenti.
Testo in vigore dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
