[1]Entro il termine massimo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzazione della energia, elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz., a cura e spese degli interessati.12

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 7 dicembre 1942-XXI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GORLA - CIANO - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogortenenziale 5 aprile 1946, n. 255

1

Il D.Lgs. Luogortenenziale 5 aprile 1946, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Herz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, trasporto, trasformazione ed utilizzazione di energia elettrica, nonche' i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, e ridotto al 31 dicembre 1946 per le regioni dell'Italia centrale e meridionale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise, Puglie, Campania, Basilicata, Calabria). Dopo tale data gli impianti elettrici delle dette regioni dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Herz".

L. 16 aprile 1953, n. 283

2

La L. 16 aprile 1953, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255".

Testo vigente dal 15 maggio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 1953

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1946 al 15 maggio 1953.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 aprile 1953, n. 283

    La L. 16 aprile 1953, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine stabilito dall'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, e' prorogato al 30 giugno 1955 per i territori nei quali l'unificazione delle frequenze non sia stata gia' disposta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 276, o dei decreti Ministeriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-12-07;1745~art5 · fonte del testo

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