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[1]Gli avvocati, i procuratori ed i praticanti iscritti rispettivamente negli albi e nel registro del soppresso Tribunale di San Remo sono iscritti, di ufficio, negli albi e nel registro presso il Tribunale di Imperia, con la stessa anzianita'.

[2]I procuratori iscritti a norma del presente articolo, se intendono conservare l'iscrizione, debbono, entro il termine di sei mesi, regolarizzarla agli effetti dell'obbligo della residenza ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 27 novembre 1938-XII, n. 1578, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 86.

Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;252~art6 · fonte del testo

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