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[1]Dal 1° ottobre 1940-XVIII il numero dei magistrati nella Corte di appello di Roma e nel Tribunale di Imperia, quello dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie nei Tribunali di Brindisi, Foggia ed Imperia, quello degli ufficiali giudiziari nel Tribunale di Imperia e nella Pretura unificata di Napoli e quello degli uscieri giudiziari nel Tribunale e nella Regia procura di Imperia, e nelle preture di Cosenza e di Sansevero, e' determinato dalle tabelle C, D, E, F, allegate alla presente legge.
[2]In dipendenza delle disposizioni contenute nel precedente comma, restano modificate, limitatamente agli uffici predetti, le tabelle: B annessa al R. decreto 10 agosto 1934-XII, n. 1550; E annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282; B annessa al R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178; F ed H annesse al R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1516; G annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1933-XI, n. 1282 e D annessa al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1786.
[3]A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, dalle tabelle concernenti gli uffici giudiziari del Regno e la ripartizione del personale, restano eliminate la circoscrizione territoriale del Tribunale di San Remo e la relativa pianta organica.
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
