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[1]Dal 1° luglio 1940-XVIII tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti al Tribunale di San Remo, secondo la circoscrizione attualmente in vigore, si dovranno iniziare davanti al Tribunale di Imperia.
[2]La trattazione degli affari in corso alla data del 1° luglio 1940-XVIII sara' proseguita sino al 30 settembre 1940-XVIII davanti al Tribunale di San Remo, secondo la circoscrizione attualmente in vigore.
[3]Col 1° ottobre 1940-XVIII avra' piena attuazione la nuova circoscrizione del Tribunale di Imperia secondo le modificazioni stabilite dalla presente legge.
[4]Sono richiamate in vigore, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 24 marzo 1923-I, n. 602, intendendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata ivi richiamate quelle corrispondenti della legislazione vigente e alle date 1° luglio e 30 settembre 1923-I quelle del 1° luglio e 30 settembre 1940-XVIII ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.
Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
