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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]A decorrere dal 1° giugno 1929, le disposizioni di cui all'art. 4 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769, e all'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono modificate nel senso che il periodo ed il territorio di operazioni coloniali utili agli effetti previsti dagli stessi citati Regi decreti, verranno fissati con unico decreto Reale, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1930 - Anno VIII

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Mussolini - De Bono - Mosconi - Gazzera - Sirianni - Balbo.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 14 agosto 1930 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-03;1079~art1 · fonte del testo

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