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[1]I debiti enumerati nell'elenco C, parimenti unito alla presente legge, saranno iscritti in rendita consolidata 3 p. %.
[2]Per quelli di Napoli e di Lombardia che sono attualmente al 4 p. % s'iscrivera' la stessa quantita' di rendita in rendita consolidata 3 p. %. Potranno peraltro i possessori nell'atto di presentare i titoli, giusta il successivo art. 9; dichiarare che prescelgono la rendita 5 p. %, nel qual caso verra' a loro favore iscritta la stessa quantita' di rendita in rendita consolidata 5 p. %.
Testo in vigore dal 22 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
