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[1]I debiti contratti od assenti dai cessati Governi Italiani sotto forma di rendita pubblica, che non sono compresi nel suddetto elenco, dopo le necessarie verificazioni saranno oggetto di leggi speciali.
[2]Quelli contratti od assunti sotto forma diversa potranno, previa liquidazione, essere iscritti nel Gran libro in virtu' d'una legge.
Testo in vigore dal 22 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
