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[1]La iscrizione della rendita consolidata sara' fatta colla decorrenza del semestre incominciato.

[2]Le differenze che passano fra le scadenze delle rate dei vecchi e nuovi titoli saranno computate, nel pagamento del semestre, a favore dell'amministrazione o a favore del titolare o portatore del titolo, secondo i casi; e verranno pagate in contanti.

Testo in vigore dal 22 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-08-04;174~art12 · fonte del testo

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