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Gli assegni provvisorii potranno essere cambiati in titoli di vendita consolidata, sempreche' riuniti formino una rendita non inferiore a quelle determinate negli articoli 7 ed La riunione potra' essere fatta tanto dai privati, quanto dall'amministrazione del debito pubblico, alla quale e' data facolta' di acquistare al prezzo corrente i suddetti assegni, purche' siano liberi da ogni Vincolo.
Testo in vigore dal 22 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
