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Quando nel cambio de' vecchi coi nuovi titoli non si potesse paleggiare la rendita dal medesimi rappresentata per la differenza inferiore al minimum fissato negli articoli 7 ed 8 che rimanesse a favore dei possessori, saranno dati ai medesimi degli assegni provvisori nominativi o al portatore.
Testo in vigore dal 22 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
