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[1]Spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze e quello per le corporazioni, di stabilire nei casi dubbi gli Enti che sono soggetti alle disposizioni del precedente articolo e di risolvere le controversie alle quali dia luogo il trapasso delle funzioni.
[2]Il Consorzio provinciale succede ai Consorzi ed in generale agli Enti dei quali assume le funzioni e gli impegni esistenti, in conformita' delle leggi vigenti che sono trasferiti alle rispettive sezioni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
