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Per ricorrere alla imposizione di nuovi contributi il Consorzio deve ottenerne la preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, di concerto col Ministro per le finanze e quello per le corporazioni, accerta la necessita' della spesa e determina l'ammontare di essa, da fronteggiarsi con la percezione dei contributi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
