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[1]Alle spese di gestione del Consorzio si provvede:
- a)con gli avanzi eventuali di gestione;
- b)col prelevamento di una quota del prezzo del prodotto ammassato e venduto, quando il Consorzio abbia il compito di curare la vendita collettiva dei prodotti.
[2]Nel caso di cui alla lettera b), l'aliquota da prelevare e' stabilita dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentita ove occorra, la Corporazione competente.
[3]Per le spese che, a termini delle leggi vigenti, vanno fronteggiate col provento di contributi a carico degli interessati per singolo ramo di produzione, continuano ad essere applicabili le norme in vigore, con il coordinamento che sara' previsto nel regolamento per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
