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[1]Agli effetti e nei limiti delle facolta' previste dalla presente legge, il Consorzio rappresenta legalmente tutti i proprietari e conduttori interessati alla produzione agricola mentre le sezioni rappresentano legalmente tutti gli interessati al ramo delle attivita' per il quale sono costituite.
[2]Si intendono interessati i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i coloni e gli utenti di quote di beni, costituenti demani comunali e domini collettivi, i quali provvedano ai rami di produzione considerati in ciscuna sezione.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
