Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti e nei limiti delle facolta' previste dalla presente legge, il Consorzio rappresenta legalmente tutti i proprietari e conduttori interessati alla produzione agricola mentre le sezioni rappresentano legalmente tutti gli interessati al ramo delle attivita' per il quale sono costituite.

[2]Si intendono interessati i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i coloni e gli utenti di quote di beni, costituenti demani comunali e domini collettivi, i quali provvedano ai rami di produzione considerati in ciscuna sezione.

Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-06-16;1008~art3 · fonte del testo

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