Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio provinciale tra i produttori della agricoltura ed e' distinto in sezioni che hanno anche esse personalita' giuridica nonche' amministrazione e contabilita' separate, e, per regola, riguardano la cerealicoltura, la viticoltura, l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura, la zootecnia, le fibre tessili.
[2]Se, in via temporanea o permanente, occorra esercitare una attivita' la quale esiga l'azione coordinata di due o piu' sezioni di provincie diverse, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedera' al collegamento delle sezioni provinciali interessate.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
