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Con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per le corporazioni e per le finanze, sara' provveduto a coordinare con le norme della presente legge le disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonche' le disposizioni e i servizi relativi agli ammassi obbligatori.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
