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[1]Almeno una volta all'anno, il Ministro per l'agricoltura e le foreste fa provvedere a saltuarie ispezioni sui Consorzi provinciali dell'agricoltura e sulla Federazione nazionale.
[2]In caso di difettoso funzionamento, il Ministro, sentito il Consiglio di Stato, ha facolta' di procedere allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dei Consorzi e della Federazione nazionale ed alla nomina di un commissario governativo.
[3]In caso di urgenza il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facolta' di sospendere dalle proprie funzioni il Consiglio di amministrazione dei Consorzi provinciali e della Federazione nazionale e di affidare temporaneamente la gestione degli Enti predetti ad un commissario straordinario, fino a che non sia espletata la procedura prevista dal comma precedente o non sia ricostituito il Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
