Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942. Leggi il testo vigente →
[1]I Consorzi provinciali dell'agricoltura sono riuniti in una Federazione nazionale alle cui spese si provvede con quote a carico dei Consorzi federati.
[2]La Federazione avra' sede in Roma e sara' distinta in settori aventi, come la Federazione stessa, ciascuno personalita' giuridica, corrispondenti ai vari rami di attivita' esercitati dalle sezioni dei Consorzi provinciali. La presidenza della Federazione sara' affidata ad un presidente assistito da un vice-presidente e dai vice-presidenti di ciascun settore.
[3]Il presidente della Federazione sara' il presidente della Confederazione fascista degli agricoltori e vice-presidente, il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.
[4]I presidenti e i vice-presidenti di ciascun settore saranno scelti fra i datori di lavoro i primi e i prestatori d'opera i secondi.
[5]Lo statuto della Federazione sara' formato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni, sentiti le Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ed il Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, e sara' sottoposto alla ratifica del Comitato corporativo centrale.
[6]La Federazione nazionale succede alle Federazioni nazionali esistenti delle quali assume le funzioni e gli impegni che sono trasferiti ai rispettivi settori.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
