Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942. Leggi il testo vigente →
[1]In ogni Provincia e' costituito un Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, avente personalita' giuridica, allo scopo di provvedere, nell'interesse generale del Paese ed in quello particolare dei produttori, a miglioramento della produzione e alla difesa del prodotto. Il Consorzio attua le direttive delle Corporazioni nazionali agricole;
[2]In particalare, il Consorzio provvede, nei limiti previsti dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e disposizioni successive:
- a)a quanto occorra per il miglioramento, la disciplina e l'incremento delle produzioni agricole;
- b)alla difesa contro le malattie delle piante, alla lotta contro gli insetti nocivi, e in generale, contro i nemici delle piante;
- c)alla costruzione ed all'esercizio di magazzini, e, in generale, di impianti per la conservazione, la scelta e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti a norma delle leggi in vigore.
[3]Il Consorzio provvede alla gestione associativa dei prodotti dei quali sia stabilito l'ammasso per richiesta dei produttori o per obbligo di legge, sentita, ove occorra, la Corporazione competente.
[4]Per le operazioni di esercizio relativo alla conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti potra' avvalersi dei Consorzi agrari.
[5]Restano ferme le attribuzioni delle Associazioni sindacali previste dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1938 al 10 luglio 1942
