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Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino, consolidamento e restauro del patrimonio artistico e storico di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 124, e degli edifici di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 5 della stessa legge, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 7 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1985 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1986. I lavori di ripristino, consolidamento e restauro di cui al precedente primo comma sono attuati in base ad un programma di intervento predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alla competente Soprintendenza nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, e' tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato.

Testo in vigore dal 6 settembre 1985 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;462~art3 · fonte del testo

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