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I mutui predetti saranno garantiti da prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni che formano oggetto dei mutui stessi, nonche' da ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile di affitto. I conservatori delle ipoteche i funzionari e gli uffici comunque denominati aventi attribuzioni analoghe, provvederanno alle iscrizioni ipotecarie, in base a semplice atto di consenso dell'istituto, senza l'intervento dell'Ente finanziatore, intendendosi implicita la accettazione di esso.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-27;2090~art2 · fonte del testo

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